Art. 9.
(Decorrenza e durata della prestazione).

      1. La prestazione prevista dalla presente legge decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso; negli altri casi, decorre dal primo giorno del mese successivo.

 

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      2. L'erogazione della prestazione ha durata semestrale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione della sussistenza dei requisiti prescritti.
      3. Qualora la prima concessione della prestazione sia stata ottenuta tramite la presentazione della sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento, per il rinnovo di cui al comma 2 deve essere presentato l'atto di precetto di cui alla lettera c) del comma 1 12.53 07/07/2006dell'articolo 4.
      4. Il beneficiario dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento è tenuto a comunicare all'INPS, entro e non oltre trenta giorni, l'eventuale avvio o ripristino dei pagamenti da parte dell'obbligato al mantenimento.